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Ordinanza — n. 46429/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming abrogation of tax fraud crime invalidates prior sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Dibenedetto Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the abrogation of the tax fraud offense by the 2023 Budget Law rendered prior sanctions invalid. The court rejected this, citing established precedent that sanctions remain applicable for acts committed before the final expiration of the old regime's validity.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. n. 4/2019; Art. 1, comma 318, legge 29/12/2022 n. 197: The abrogation of a criminal offense does not invalidate penalties imposed for acts committed prior to the final expiration of the former disciplinary regime's validity.

Parole chiave

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tax fraud abrogation sanctions validity retroactive application criminal law transition Cassa delle Ammende ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019
Art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano
197, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv.
Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023
Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate ove si ripercorre le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l.
Sez. 3, n. 49047 del 2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO ANGELO nato a BARLETTA il 21/10/1977 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; )Put Ritenuto che il ricorso di Dibenedetto Angelo, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo l'abrogazione del reato ad opera dell'art. 1 comma 318 della legge di Bilancio del 2023, è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce dell'orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, fa salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964 - 01;

Sez. 3 n. 37836 del 18/04/2023 e Sez.3, n.49047 del 2023, non massimate ove si ripercorre le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 Il Consiglier ore Il P