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Ordinanza — n. 46428/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46428/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA MICHELE nato a CASERTA il 25/08/1975 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Nocera Michele, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché meramente riproduttivo delle stesse censure già adeguatamente vagliate disattese con argomenti giuridici dal giudice del merito il quale, in relazione ai profili di censura ancora oggi riproposti, ha argomentato che era irrilevante che la domanda fosse stata inoltrata tramite Caf tenuto conto che l'obbligo di informarsi circa il possesso dei requisiti soggettivi, nel caso di specie l'imputato aveva riportato condanna per il reato di cui all'articolo 416 bis cod.pen., reato ostativo al percepimento del reddito di cittadinanza, grava direttamente sul richiedente e non certo sugli intermediari, in un contesto nel quale ha ribadito che è obbligo di qualunque cittadino informarsi circa la normativa che regola determinati settori come nel caso di specie, e dunque gravava sul medesimo l'obbligo di informarsi della sussistenza dei requisiti che presiedono all'erogazione di una misura di inclusione sociale.

Regesto Legislator

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articolo 416 bis cod.pen; Ordinanza — n. 46428/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie in ragione dei precedenti penali (si veda, in particolare, pag.5); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria prova dell'indigenza cittadinanza esibizione di documenti d'identità complicità in sottrazione d'imposta favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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articolo 416 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA MICHELE nato a CASERTA il 25/08/1975 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Nocera Michele, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché meramente riproduttivo delle stesse censure già adeguatamente vagliate disattese con argomenti giuridici dal giudice del merito il quale, in relazione ai profili di censura ancora oggi riproposti, ha argomentato che era irrilevante che la domanda fosse stata inoltrata tramite Caf tenuto conto che l'obbligo di informarsi circa il possesso dei requisiti soggettivi, nel caso di specie l'imputato aveva riportato condanna per il reato di cui all'articolo 416 bis cod.pen., reato ostativo al percepimento del reddito di cittadinanza, grava direttamente sul richiedente e non certo sugli intermediari, in un contesto nel quale ha ribadito che è obbligo di qualunque cittadino informarsi circa la normativa che regola determinati settori come nel caso di specie, e dunque gravava sul medesimo l'obbligo di informarsi della sussistenza dei requisiti che presiedono all'erogazione di una misura di inclusione sociale.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie in ragione dei precedenti penali (si veda, in particolare, pag.5); Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 Il Consigli ensore I