Cassation court dismisses appeal due to missing post-sentence domicile election in defense attorney's filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Naccarella's appeal inadmissible because his defense attorney failed to include a specific post-sentence domicile election in the appeal act. Although the attorney submitted a mandate to appeal, the explicit statutory requirement for a domicile election was absent, and the mere mention of residence was deemed insufficient. Consequently, the court rejected the procedural defect and ordered the appellant to bear the associated court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: The defense attorney's appeal act must contain a specific mandate issued after the judgment pronouncement including the defendant's domicile election; a generic reference to residence does not satisfy this mandatory requirement.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACCARELLA GIUSEPPE nato a CASOLI il 07/04/1958 avverso l'ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Naccarella Giuseppe avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso alla sentenza del Tribunale di Larino, ai sensi degli artt. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. stante l'assenza di elezione di domicilio, è inammissibile. L'art. 581 comma 1 -quater cod.proc.pen. stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore, sia depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.
Ora, risulta dagli atti che l'atto di appello presentato dal difensore di fiducia avv. Angelo Tascone (e non dalla parte personalmente) conteneva il mandato ad impugnare ma non l'elezione di domicilio, da cui la correttezza della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione non potendo ritenersi equipollente all'elezione di domicilio il generico riferimento alla circostanza che era indicata la residenza tenuto conto del tenore esplicito della norma che prevede anche che l'elezione di domicilio sia successiva alla sentenza impugnata. Restano assorbiti i motivi di merito.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 Il Consi r stensore Il Pr