Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual complaints and late prescription arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Severino Salvatrice's appeal inadmissible, rejecting his first ground as a mere factual complaint outside the scope of cassation review. The second ground regarding prescription was deemed inadmissible because the crime had already expired after the appellate judgment, and the Court held that inadmissible appeals cannot be used to raise new non-punishment defenses. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 157-161 c.p.p.: A cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds cannot serve as a vehicle to raise defenses of non-punishment such as prescription, which must be raised before the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERINO SALVATRICE nato a PALERMO il 14/09/1955 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Severino Salvatrice, che contesta la correttezza della motivazione postaelase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000 e art. 483 cod.pen. , non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto là dove, anche in modo del tutto generico, la ricorrente chiede "l'assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo".
Trattasi di censura estranea al sindacato di legittimità in quanto concernenti la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove di esclusiva competenza del giudice del merito che peraltro ha dato una congrua motivazione in punto elemento soggettivo del reato (pag. 5). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che eccepisce la prescrizione del reato, commesso il 30/09/2013, è inammissibile perché, tenuto conto della sospensione dle corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 157-161 cod.pen., il reato si è prescritto dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il 07/12/2021 considerati 280 giorni di sospensione del corso della prescrizione.
Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le ca. use di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello ( da ultimo Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 Il Consi tens