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Ordinanza — n. 46422/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and exceeding scope of review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46422/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Chiara Rossi's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court rejected the claim of factual distortion as generic and lacking specific legal or factual grounds, and ruled that the second ground improperly sought a re-evaluation of evidence outside the scope of a legality review. Furthermore, the court found the third ground regarding the statute of limitations infounded because the relevant law prescribes a ten-year period for the offense committed in 2015.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; Art. 17 comma 1 bis d.lvo n. 74 del 2000: Appeals in criminal proceedings before the Supreme Court are limited to reviewing the legality of the judgment and cannot serve as a vehicle for re-evaluating evidence or challenging the factual basis of the conviction.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility scope of legality review statute of limitations ten years factual distortion generic Cassa delle Ammende fine fatture impagate frode all'imposta sul valore aggiunto falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione ›-v posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n.
Art. 17 comma 1 bis d.lvo n. 74 del 2000
Ritenuto infine che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato commesso di dichiarazione fraudolenta commesso nel 2015, in quanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lvo n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI CHIARA nato a FOGGIA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Rossi Chiara che deduce il vizio di motivazione per travisamento del fatto è inammissibile perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione ›-v posta/base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito.

L'affermazione della responsabilità penale, oggetto di doppio conforme accertamento poggia su elementi solidi evidenziati dai giudici del merito là dove hanno argomentato la fittizietà della fattura n. 18 emessa dalla società RM srl, società risultata mera cartiera e che solo apparentemente era stato versato alla società Apulia Verde il pagamento del prezzo di vendita. Ritenuto infine che è manifestamente infondato anche il terzo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato commesso di dichiarazione fraudolenta commesso nel 2015, in quanto ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis del d.lvo n. 74 del 2000 la prescrizione matura in dieci anni.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'08/11/2024 Il Consici1Ir estensore Il Presi