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Ordinanza — n. 46421/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was signed by a lawyer not enrolled in the special bar register.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed by a lawyer not enrolled in the special bar register required for higher courts. Although the lower court converted the non-appealable fine judgment into a cassation appeal, the Court held that no exception exists for converted appeals regarding the signature requirement. Consequently, the Court ruled that the procedural defect could not be cured and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The requirement for a cassation appeal to be signed by a lawyer enrolled in the special bar register is absolute and admits no derogation even when a non-appealable judgment is converted into a cassation appeal.

Parole chiave

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special bar register cassation appeal inadmissible de plano procedural defect lawyer qualification deposizioni attendibili testimone a carico prova oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 593 comma 3 c.p.p.
Art. 568 comma 5 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen.
Art. 616 c.p.p.
art. 610 cod.proc.pen
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233
ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIOTI NICOLA LUCA nato a CROTONE il 06/12/1984 avverso la sentenza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino condannava Carioti Nicola i-ucA ivag alla pena di C 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 55 e 18 comma 1 lett.

g) del d.lvo n. 81 del 2008.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato. Trattandosi di condanna alla sola pena dell'ammenda e quindi di sentenza inappellabile (art.593 comma 3 c.p.p.), l'appello veniva qualificato come ricorso per cassazione e gli atti trasmessi a questa Corte ex art.568 comma 5 c.p.p.

3. L'avv. Luigi Macrillò, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 c.p.p. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che" alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Cass.pen. sez.3, 10 ottobre 1998 n.2233).

4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile con ordinanza de plano ex art. 610 cod.proc.pen. nuova formulazione e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma l'08 novembre 2024 Il consigl tensore I