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Ordinanza — n. 46417/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for hazardous waste dumping as inadmissible due to factual grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Cardellino inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for hazardous waste dumping, arguing the court erred in finding he was caught dumping rather than transporting without authorization, and contested the denial of non-prosecution and mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints already addressed by the appellate court and lacking legal merit, citing established precedents regarding the gravity of the waste quantity involved.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual grievances or reiterating errors already corrected by the appellate court are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances hazardous waste dumping non-prosecution denial mitigating circumstances Court of Cassation criminal procedure sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 256 comma 1 lett. a) e b) d.lvo n. 152 del 2006
Art. 131 bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca
Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Ritenuto, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDELLINO SALVATORE nato a ERICE il 31/05/1971 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Cardellino Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett.

a) e b) d.lvo n. 152 del 2006, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed anche reiterative delle stesse censure già devolute ai giudici di appello e da quei giudici disattesi con motivazione congrua e immune da censure sindacabili in questa sede là dove il provvedimento impugnato dà atto che l'imputato è stato sorpreso mentre scaricava dei rifiuti pericolosi (blocco motore) e non (come descritti nel capo di imputazione) che aveva trasportato a bordo di un'auto e che prima recuperato, in assenza di autorizzazione.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. .131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della argomentata gravità del fatto e dell'offesa avuto riguardo al quantitativo di rifiuti pari a Kg. 66, costituenti il residuo dei rifiuti trasportati e in parte già scaricati. Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375). Ritenuto, infine, manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso che contesta il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'08 novembre 2024 Il Consigfpjstensore Il P