Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to reproducible criticism of lower court's tax evasion evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stefano Ferrari's appeal inadmissible for being a reproducible criticism of the lower court's reasoning. Ferrari challenged the conviction for tax evasion based on the calculation of evaded income using invoices found at his residence. The court rejected the argument because the lower court correctly applied legal standards requiring factual allegations to prove costs, which Ferrari failed to provide.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74; The appeal is inadmissible if it merely reproaches the reasoning of the court of first instance on points already adequately examined and dismissed by the merits judge with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARI STEFANO nato a PARMA il 06/02/1960 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Ritenuto che il ricorso di Ferrari Stefano, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione posta /base dell'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per l'omessa presentazione della dichiarazione Irpef con evasione della predetta imposta per C 64. 918,08, è inammissibile perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice del merito con argomenti giuridici corretti in diritto là dove la corte territoriale ha argomentato la prova del superamento della soglia di punibilità sulla scorta della documentazione rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato (fatture di vendita) da cui ha calcolato l'ammontare del reddito e la relativa imposta evasa, deducendo i costi riscontrati per C 750,00, in assenza di ulteriori allegazioni di costi, motivazione corretta in diritto (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 - 01 secondo cui i costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'08 novembre 2024 Il Consigir ensore Il Pres