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Ordinanza — n. 46411/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity and late objection regarding inadmissibility of financial documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Caterina Cambruzzi's appeal inadmissible on two grounds. The first ground was rejected because the claim of insufficient evidence was too generic and ignored the appellate court's logical deduction of accounting documents from invoices found at a third party. The second ground was rejected because the objection to the inadmissibility of financial declarations was raised too late, violating procedural rules requiring such factual assessments at the trial level. Consequently, the appeal was dismissed, and Cambruzzi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 10 d.lgs. 74/2000: An appeal based on a generic assertion of insufficient evidence without specific reference to the lower court's reasoning is inadmissible, and objections to the inadmissibility of evidence must be raised at the trial level to allow for contradictory fact-finding.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds late procedural objection accounting document evidence criminal appeal inadmissibility financial declaration validity documenti attendibili produzione di documenti finanziari paper trail

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 10 d.lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMBRUZZI CATERINA nato a VENEZIA il 09/03/1964 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Caterina Cambruzzi (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000), mediante il quale è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione di responsabilità, è inammissibile a causa della sua genericità, in quanto consiste nella generica asserzione della insufficienza degli elementi di prova acquisiti per poter ritenere dimostrati l'istituzione della documentazione contabile e il suo successivo occultamento da parte della ricorrente, priva di considerazione di quanto esposto nella sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato il rinvenimento presso un terzo di fatture emesse dalla ditta della ricorrente, da cui è stata desunta in modo logico l'istituzione e l'esistenza della documentazione contabile non rinvenuta, con la conseguente corretta affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 contestato alla ricorrente.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata eccepita l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente alla Guardia di Finanza (peraltro non determinanti nella ricostruzione della condotta, con la conseguente irrilevanza della loro eventuale inutilizzabilità), è inammissibile a causa della tardiva deduzione di tale inutilizzabilità, in quanto la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269891 - 01).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.