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Ordinanza — n. 46401/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46401/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46401/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHAO HAILE nato a ZHEJIANG( CINA) il 03/02/1985 avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Zhao Haile (dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, I. 283/1962), mediante il quale è stata denunciata la mancanza di motivazione sia in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'esiguità del danno conseguente alla condotta, sia riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivalutazione della condotta e della personalità della ricorrente, attraverso la cui sottolineatura sono state disattese le richieste della imputata, evidenziando che questa deteneva nell'esercizio commerciale destinato alla ristorazione 78 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione al fine di somministrarli al pubblico (stoccati alla temperatura di congelazione di - 18° in modo promiscuo e alla rinfusa, in buste di platica, privi di qualsiasi indicazione o riferimento circa i prodotti originari, al periodo di congelamento o alla documentazione commerciale, con la presenza di bruciature da freddo e segni di disidratazione): si tratta di motivazione idonea a giustificare la gravità della condotta e, con essa, il rigetto delle richieste della imputata, che questa ha censurato con il ricorso per cassazione in modo generico e proponendo una non consentita rivalutazione della propria condotta.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46401/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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spreco alimentare inquinamento degli alimenti ricettazione reati contro la salute pubblica indicazioni nutrizionali mangimi – prodotti e igiene

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
283/1962), mediante il quale è stata denunciata la mancanza di motivazione sia in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHAO HAILE nato a ZHEJIANG( CINA) il 03/02/1985 avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Zhao Haile (dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 5, comma 1, lett. b, I. 283/1962), mediante il quale è stata denunciata la mancanza di motivazione sia in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante l'esiguità del danno conseguente alla condotta, sia riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita rivalutazione della condotta e della personalità della ricorrente, attraverso la cui sottolineatura sono state disattese le richieste della imputata, evidenziando che questa deteneva nell'esercizio commerciale destinato alla ristorazione 78 chilogrammi di alimenti in cattivo stato di conservazione al fine di somministrarli al pubblico (stoccati alla temperatura di congelazione di - 18° in modo promiscuo e alla rinfusa, in buste di platica, privi di qualsiasi indicazione o riferimento circa i prodotti originari, al periodo di congelamento o alla documentazione commerciale, con la presenza di bruciature da freddo e segni di disidratazione): si tratta di motivazione idonea a giustificare la gravità della condotta e, con essa, il rigetto delle richieste della imputata, che questa ha censurato con il ricorso per cassazione in modo generico e proponendo una non consentita rivalutazione della propria condotta.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il President