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Ordinanza — n. 46394/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46394/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46394/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABARILE FRANCESCO nato a SANTERAMO IN COLLE il 21/02/1960 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvflfiJ udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI; E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/04/2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 09/12/2021 con cui il Tribunale di Bari aveva condannato Francesco Labarile in ordine al delitto di cui agli artt. 56-517 cod. pen. alla pena di mesi 8 di reclusione e 6.000,00 euro di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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articolo 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46394/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di appello, che ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen..

Parole chiave

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contraffazione di merci produzione tardiva di documenti inosservanza del termine ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini termini di prescrizione

Disposizioni normative citate

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articolo 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABARILE FRANCESCO nato a SANTERAMO IN COLLE il 21/02/1960 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvflfiJ udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/04/2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 09/12/2021 con cui il Tribunale di Bari aveva condannato Francesco Labarile in ordine al delitto di cui agli artt. 56-517 cod. pen. alla pena di mesi 8 di reclusione e 6.000,00 euro di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando una erronea valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di appello, che ha omesso di confrontarsi con le doglianze difensive. Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità dell'articolo 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile per tardività. Nel caso di specie, la sentenza è stata pronunciata il 20 aprile 2023, con termine di 90 giorni per il deposito, scadente il giorno mercoledì 19 luglio 2023. Considerati i 45 giorni per il ricorso e i 31 di sospensione feriale si giunge al 3 ottobre 2023, laddove l'appello è stato presentato il 27 novembre 2023, ossia a termine scaduto, dovendosi ritenere del tutto inefficace a tal fine la notifica della sentenza (depositata il 15/06/2023, nei termini) in data 13 ottobre 2023. La conclusione non sarebbe diversa qualora l'imputato fosse stato assente nel giudizio (la qual cosa non è chiarita in sentenza), in quanto il termine per impugnare sarebbe comunque spirato il 18 ottobre 2023.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

I- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ott