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Ordinanza — n. 46393/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against accessory driving license suspension due to sufficient factual justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46393/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Morgillo and Romano inadmissible, ruling that the lower court's reasoning was sufficient. The appellants argued the suspension lacked proper motivation, but the court found the continuous drug trafficking activities between nearby locations justified the need for a car and thus the suspension. Consequently, the court upheld the accessory penalty as non-arbitrary and not subject to merit review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The cassation court rejects appeals against the confirmation of accessory penalties when the lower court provides sufficient factual justification for the measure, rendering the decision non-arbitrary and beyond the scope of this court's review.

Parole chiave

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accessory penalty driving license suspension drug trafficking sufficient motivation cassation review procedural inadmissibility drug distribution sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORGILLO GENNARO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 20/12/1988 ROMANO MARIO nato a MADDALONI il 17/03/1998 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; II Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Morgillo e Mario Romano (dichiarati responsabili dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90), mediante il quale è stata denunciata l'insufficienza della motivazione con riferimento alla conferma della applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte, è manifestamente infondato, essendo stata sufficientemente giustificata la conferma della applicazione di detta sanzione accessoria, attraverso la sottolineatura dei continui spostamenti tra località limitrofe connessi alla intensa attività di spaccio svolta dai ricorrenti (sia per gli approvvigionamento sia per la rivendita della droga), come tali richiedenti la possibilità di spostarsi in automobile, con la conseguente opportunità di sospendere tale possibilità, che, dunque, è stata adeguatamente giustificata, attraverso l'illustrazione delle modalità della condotta, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, come tale non sindacabile sul piano del merito in questa sede di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co