Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding facts and manifestly unfounded claim on accessory penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Sergio Boccia inadmissible due to a lack of critical engagement with established facts and a groundless argument regarding accessory penalties. The appellant claimed the appellate court misinterpreted witness testimony and improperly applied suspended penalties, but the court found the factual basis regarding the non-existent invoices irrefutable and the penalty application legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 2 d. Igs. 74/2000; Art. 12 d. Igs. 74/2000; Art. 133-166 c.p.; Art. 166 c.p.; Art. 20 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks the necessary specificity to confront established facts and if the alleged errors in applying accessory penalties are manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCIA SERGIO nato a NAPOLI il 15/05/1977 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21,M/2_0211a Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli del 22/09/2022, che aveva condannato Sergio Boccia alla pena di anni 1 di reclusione - condizionalmente sospesa - in ordine ai reati di cui all'articolo 2 d. Igs. 74/2000.
2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 2 d. Igs. 74/2000. La Corte introduce una informazione probatoria inesistente, attribuendo alle dichiarazioni del teste Ruta un contenuto difforme da quello reale, travisando la prova per rispondere alla censura formulata con l'atto di appello. Con un secondo motivo lamenta violazione dell'art. 12 d. Igs. 74/2000 e 133-166 c.p. in riferimento alle pene accessorie applicate dai giudici di appello pur in presenza di una pena sospesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello motiva la condanna (pag.
2) sulla base di un dato di fatto inconfutabile: che la società emittente la AC House, fosse un soggetto interposto che non aveva emesso realmente le fatture, le quali, pertanto, dovevano ritenersi, almeno soggettivamente, inesistenti. Ciò rende, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, del tutto irrilevante la circostanza che il teste Ruta abbia visto o meno la merce, posto che le false fatture sono state annotate in contabilità e utilizzate per la dichiarazione. Il ricorso, che con tale dato non si confronta in modo critico, è pertanto privo della necessaria specificità.
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Non vi è dubbio che, ai sensi dell'articolo 166 cod. pen., la sospensione condizionale della pena si estenda alle pene accessorie. Esse, tuttavia, debbono essere applicate d'ufficio, da parte del giudice d'appello, ove non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero, in quanto le pene accessorie, ex art. 20 cod. pen., conseguono obbligatoriamente alla condanna come effetti penali (Sez. 6, n. 31358 del L 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553 - 01; Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864 - 01). Si deve pertanto ritenere che, per effetto della pronuncia della Corte di appello, le pene accessorie ivi applicate siano, in coerenza con la pena principale, condizionalmente sospese, ancorché nel dispositivo ciò non sia chiaramente espresso.
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci