Criminal appeal dismissed; contraband crime remains punishable despite prior offenses being depenalized.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the aggravated contraband offense remains a distinct crime independent of the depenalization of prior offenses. The appellant argued that because previous convictions were later depenalized, the current aggravated charge should also be exempted. The court rejected this, establishing that the aggravated crime retains its penal relevance regardless of the status of the underlying predicate offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: The aggravated crime of contraband constitutes an autonomous offense that remains punishable even if the predicate offenses are subsequently depenalized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA FELICE nato a NAPOLI il 28/06/1975 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; I . Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Felice Stella (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43/73, per aver detenuto 480 grammi di tabacchi lavorati esteri di contrabbando), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione di disposizioni di legge processuale e un vizio della motivazione, a causa della esclusione della depenalizzazione della condotta ascritta al ricorrente nonostante le precedenti condanne per contrabbando siano anteriori alla entrata in vigore del d.lgs. 5/2016, è manifestamente infondato, in quanto il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez. 3, n. 32868 del 06/07/2022, Fanuli, Rv. 283645 - 01, che, in motivazione, ha chiarito che" qualora i reati su cui sia fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di "abolitio crimins" la contestazione conserva la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non alla fattispecie base ma alla rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costituente autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo in rilievo i superiori principi dettati dall'articolo 2 del codice penale).
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid