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Ordinanza — n. 46388/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46388/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46388/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISO CIRO nato a NAPOLI il 10/04/1987 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Ciro De Liso (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 309/90), mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare riguardo alla applicazione del criterio moderatore fissato dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento, che non sarebbe stato adeguatamente giustificato dal giudice del rinvio, che avrebbe considerato i medesimi elementi sia nella determinazione della pena sia per stabilire gli aumenti per le circostanze aggravanti, pur rispettando il limite fissato dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. citato, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giustificato sufficientemente l'aumento di pena stabilito per l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (peraltro contenuto, essendo pari a 10 mesi di reclusione, da anni 11 e mesi otto di reclusione ed euro 43.333,00 di multa a 12 anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad anni 9 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per la diminuente del rito abbreviato), sottolineando il rilevante quantitativo di droga detenuto dal ricorrente, pari a 50,650 chili di cocaina (corrispondenti a 224.635 dosi medie), la diversa tipologia di sostanze (posto che il ricorrente deteneva anche 10 panetti di hashish del peso di 991,76 grammi (pari a 3.469 dosi medie), le modalità diversificate e sofisticate di occultamento di tali sostanze, la disponibilità di una notevole somma di denaro contante (pari a 11.000,00 euro) e di strumenti e materiali per il confezionamento in dosi delle sostanze, oltre che la negativa personalità dell'imputato desunta dai suoi gravi precedenti penali: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati decisivi nella determinazione del suddetto aumento di pena, la cui valutazione sia per la determinazione della pena base sia per la fissazione dell'aumento non è indebita, in quanto oltre alla gravità e alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, considerate nella determinazione della pena base, è stata sottolineata, attraverso la evidenziazione della rilevanza del quantitativo di stupefacente del tipo cocaina detenuto dal ricorrente, la specifica incidenza della circostanza aggravante della ingente quantità, in tal modo giustificando sufficientemente la misura dell'aumento di pena stabilito per tale circostanza aggravante, con una valutazione indipendente rispetto a quella compiuta per la determinazione della pena base, con la conseguenza che lo stesso elemento di fatto non risulta essere stato considerato sia nella determinazione della pena base sia per stabilire l'aumento di pena conseguente all'applicazione di detta circostanza aggravante.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46388/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina aggravamento della pena doppia punibilità reati qualificati contro gli stupefacenti divieto della doppia presa in considerazione altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISO CIRO nato a NAPOLI il 10/04/1987 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Ciro De Liso (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 309/90), mediante il quale è stato denunciato un vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in particolare riguardo alla applicazione del criterio moderatore fissato dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., oggetto del giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la precedente sentenza di annullamento, che non sarebbe stato adeguatamente giustificato dal giudice del rinvio, che avrebbe considerato i medesimi elementi sia nella determinazione della pena sia per stabilire gli aumenti per le circostanze aggravanti, pur rispettando il limite fissato dall'art. 63, quarto comma, cod. pen. citato, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha giustificato sufficientemente l'aumento di pena stabilito per l'applicazione della circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (peraltro contenuto, essendo pari a 10 mesi di reclusione, da anni 11 e mesi otto di reclusione ed euro 43.333,00 di multa a 12 anni e sei mesi di reclusione, ridotta ad anni 9 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa per la diminuente del rito abbreviato), sottolineando il rilevante quantitativo di droga detenuto dal ricorrente, pari a 50,650 chili di cocaina (corrispondenti a 224.635 dosi medie), la diversa tipologia di sostanze (posto che il ricorrente deteneva anche 10 panetti di hashish del peso di 991,76 grammi (pari a 3.469 dosi medie), le modalità diversificate e sofisticate di occultamento di tali sostanze, la disponibilità di una notevole somma di denaro contante (pari a 11.000,00 euro) e di strumenti e materiali per il confezionamento in dosi delle sostanze, oltre che la negativa personalità dell'imputato desunta dai suoi gravi precedenti penali: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati i plurimi elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati decisivi nella determinazione del suddetto aumento di pena, la cui valutazione sia per la determinazione della pena base sia per la fissazione dell'aumento non è indebita, in quanto oltre alla gravità e alle modalità della condotta e alla personalità dell'imputato, considerate nella determinazione della pena base, è stata sottolineata, attraverso la evidenziazione della rilevanza del quantitativo di stupefacente del tipo cocaina detenuto dal ricorrente, la specifica incidenza della circostanza aggravante della ingente quantità, in tal modo giustificando sufficientemente la misura dell'aumento di pena stabilito per tale circostanza aggravante, con una valutazione indipendente rispetto a quella compiuta per la determinazione della pena base, con la conseguenza che lo stesso elemento di fatto non risulta essere stato considerato sia nella determinazione della pena base sia per stabilire l'aumento di pena conseguente all'applicazione di detta circostanza aggravante.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere este