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Ordinanza — n. 46387/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tobacco trafficking conviction for inadmissible challenge to evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46387/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Alessandro Di Napoli inadmissible, rejecting his claims regarding the conviction for trafficking in foreign tobacco products. The appellant argued for legal violations and excessive sentencing, but the court found his arguments against the evidence evaluation and the specific punishment manifestly unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the appropriateness of the punishment based on negative personality are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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tobacco trafficking inadmissible appeal evidence evaluation negative personality procedural costs importazione illegale di stupefacenti consumo di canapa traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 133 cod. pen.
art. 291-bis d.P.R. 43/73
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI ALESSANDRO nato a TORRE DEL GRECO il 26/07/1993 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Di Napoli (dichiarato responsabile di due contestazioni del delitto di cui all'art. 291-bis d.P.R. 43/73), mediante i quali è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, con riferimento alla destinazione alla vendita dei tabacchi lavorati esteri detenuti dal ricorrente, è inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione delle prove e la ricostruzione della condotta, che è stata compiuta in modo logico dai giudici di merito, che hanno desunto la dimostrazione della destìnazìone alla vendita delle sigarette di contrabbando detenute dal ricorrente dal loro quantitativo, dalla diversità delle marche e dalla detenzione di parte di esse sulla pubblica via in modo visibile per i passanti (esposte su un rudimentale banchetto lungo la pubblica via).

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato censurato il trattamento sanzionatorio, lamentandone l'eccessività, anche a causa del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manìfestamente infondato, perché tale trattamento, che contempla il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva, è stato giudicato adeguato in considerazione della personalità negativa dell'imputato, in quanto gravato da numerosi e ravvicinati precedenti specifici: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nella determinazione della pena, non sindacabile sul piano delle valutazioni di merito nel giudizio di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres