Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46379/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and manifest unfoundedness regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46379/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court relied solely on prosecution evidence to confirm liability for non-existent invoices, ignoring defense proof of cash payments. The court rejected this, noting the lower court's rational assessment of evidence, including the lack of corroborating facts for the alleged cash transactions and the subcontractor's inability to perform the work.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, lacking consideration of all evidence, or manifestly unfounded as it seeks to re-evaluate factual findings without logical basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds manifest unfoundedness evidence evaluation review Cassazione ordinanza pagamento del subappaltatore fatture impagate mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600, comma 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 2 d.lgs. 74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTI MARIO nato a GIOIA TAURO il 29/08/1960 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Mario Minuti (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000), mediante il quale sono state denunciate la violazione di disposizioni di legge penale e processuale e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della dichiarazione di responsabilità, che sarebbe stata fondata sulla considerazione delle sole prove a carico e non anche di quelle della difesa, dalle quali sarebbe emerso il pagamento a mezzo di contanti del corrispettivo delle fatture giudicate afferenti a operazioni inesistenti, è inammissibile, sia per la sua genericità, essendo privo di considerazione di tutti gli elementi di prova e del complesso della motivazione della sentenza impugnata; sia a causa della sua manifesta infondatezza, essendo volto a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica, essendo fondata su una valutazione pienamente razionale delle risultanze istruttorie (essendo stata sottolineata la mancanza di riscontri univoci in ordine all'a prassi di pagare in contanti i corrispettivi dovuti al subappaltatore La Monica, di cui è stata smentita la presenza nel cantiere e che non possedeva neppure l'organizzazione di mezzi e personale per poter eseguire i lavori di cui alle fatture), come tale non suscettibile di riconsiderazione e rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside