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Ordinanza — n. 46376/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46376/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46376/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 13/12/2023 la Corte di appello di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 25/01/2023, che aveva condannato Giovanni Carlino per il reato di cui all'articolo 659 cod. pen. alla pena di gg. 20 di arresto, condizionalmente sospesa. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in riferimento all'articolo 18 della Costituzione e alla legge 83/2000, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 157 e 159 cod. pen., ritenendo che nessuna sospensione del corso della prescrizione potesse derivare dall'adesione del difensore all'astensione.

Regesto Legislator

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articolo 659 cod. pen, articolo 18 della Costituzione, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46376/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze non si confrontano infatti con la costante giurisprudenza di questa Corte, (v., ex multis, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01), secondo cui l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice, determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dalrart. 159, comma primo, n. 3, cod. pen..

Parole chiave

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licenziamento collettivo sciopero cessazione definitiva dal servizio contratto collettivo di lavoro sindacato dei funzionari libertà d'associazione

Disposizioni normative citate

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articolo 659 cod. pen
Con sentenza del 13/12/2023 la Corte di appello di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 25/01/2023, che aveva condannato Giovanni Carlino per il reato di cui all'articolo 659 cod. pen.
articolo 18 della Costituzione
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in riferimento all'articolo 18 della Costituzione e alla legge 83/2000, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 157 e 159 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO GIOVANNI nato a CARIATI il 26/07/1985 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/12/2023 la Corte di appello di Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 25/01/2023, che aveva condannato Giovanni Carlino per il reato di cui all'articolo 659 cod. pen. alla pena di gg. 20 di arresto, condizionalmente sospesa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, con un primo motivo, violazione di legge in riferimento all'articolo 18 della Costituzione e alla legge 83/2000, relativa allo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 157 e 159 cod. pen., ritenendo che nessuna sospensione del corso della prescrizione potesse derivare dall'adesione del difensore all'astensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro intima connessione, è inammissibile.

2. Le doglianze non si confrontano infatti con la costante giurisprudenza di questa Corte, (v., ex multis, Sez. 3, n. 8171 del 07/02/2023, Falconi, Rv. 284154 - 01), secondo cui l'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice, determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dalrart. 159, comma primo, n. 3, cod. pen..

Analogamente, si è ritenuto (Sez. 7, Ord. n. 8124 del 25/01/2016, Nasci°, Rv. 266469 - 01) che il provvedimento dì rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. Correttamente i giudici hanno disposto la sospensione del corso della prescrizione, la quale pertanto non è decorsa nel suo termine massimo.

Il ricorso, che (in entrambe le doglianze) si limita ad addurre generiche contestazioni legate all'esercizio di diritti costituzionali, senza addurre profili nuovi che indirizzino questa Corte verso un revirement della sua consolidata giurisprudenza, è pertanto manifestamente infondato.

3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in