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Ordinanza — n. 46371/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46371/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46371/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BIANCO LEOLUCA nato a VIBO VALENTIA il 17/01/1959 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatosore parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; t s't , Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Leoluca Lo Bianco (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019) è inammissibile, essendo stato proposto dal difensore di fiducia il 17/6/2024, dopo la morte dell'imputato, avvenuta il 24/5/2024, in quanto l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; v. anche Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46371/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 7 d.l. 4/2019) è inammissibile, essendo stato proposto dal difensore di fiducia il 17/6/2024, dopo la morte dell'imputato, avvenuta il 24/5/2024, in quanto l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; v. anche Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 - 01).

Parole chiave

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disposizione a causa di morte sentenza contumaciale legatario diritto a un difensore favor testamenti diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO BIANCO LEOLUCA nato a VIBO VALENTIA il 17/01/1959 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatosore parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; t s't , Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Leoluca Lo Bianco (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019) è inammissibile, essendo stato proposto dal difensore di fiducia il 17/6/2024, dopo la morte dell'imputato, avvenuta il 24/5/2024, in quanto l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; v. anche Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente