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Ordinanza — n. 46370/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming particular tenuity exemption for seal violation due to permanent nature and prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46370/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the crime of seal violation should be exempted due to its particular tenuity, contending the offense has a permanent nature and citing prior convictions for theft. The court rejected this, noting the lower court adequately justified the conduct's gravity based on the prolonged occupation of the sealed property and the appellant's history of multiple theft convictions.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The claim for exemption based on particular tenuity is inadmissible if the lower court properly assesses the permanent nature of the offense and the non-occasionality of the conduct supported by the defendant's criminal history.

Parole chiave

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particular tenuity exemption violation of seals permanent nature of crime criminal history relevance inadmissibility of appeal infrazione privilegiata atti impugnabili infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.), mediante il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 349 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen.), mediante il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 633 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARCO SAVERIA nato a SANTO STEFANO IN ASPROMONTE il 07/10/1961 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Saveria Calarco (dichiarata responsabile del delitto di cui all'art. 349 cod. pen.), mediante il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. t!‘ causa della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista da tale disposizione, sottolineando l'erroneità della affermazione contenuta nella sentenza impugnata (posta a fondamento del diniego della applicazione della esimente) secondo cui il delitto di violazione di sigilli avrebbe natura permanente, e la non ostatività delle due precedenti condanne riportate dalla ricorrente per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una rivalutazione della gravità della condotta e della non occasionalità della stessa, che sono state giustificate adeguatamente dalla Corte d'appello, sottolineando la gravità della condotta a causa della protrazione della occupazione dell'immobile al quale erano stati apposti i sigilli (con la conseguente irrilevanza della erroneità della affermazione della natura permanente del reato), nonché la non occasionalità della condotta stessa, per essere la ricorrente stata condannata per due volte per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., e anche i numerosissimi e gravi precedenti dell'imputata (per tentato omicidio, maltrattamenti, estorsione, associazione per delinquere e rapina).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così