Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46369/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to prohibited re-evaluation of trial facts and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46369/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding him guilty of illegal parking and imposed an excessive sentence. The court rejected these claims because they sought an alternative reading of established trial facts and a re-evaluation of the defendant's conduct, which are prohibited in the final appeal stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals cannot seek a re-evaluation of trial facts or sentencing; they are inadmissible if they aim to obtain a non-consented revision of the court's factual findings or proportional punishment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prohibited re-evaluation of facts proportionality of sentence judicial finality principle procedural costs and fine ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992
Art. 10, comma 2, d.l. 14/2017
285/1992 e del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l.
art. 133 cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, anche a questo proposito riproducendo il corrispondente motivo di appello, è stata lamentata la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a TRAPANI il 21/03/1961 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; N Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe D'Angelo (dichiarato responsabile di plurime contestazioni del reato di cui all'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 285/1992 e del reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 14/2017), mediante il quale, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello, è stata denunciata la violazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla affermazione di responsabilità, a causa della errata interpretazione delle risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe stato tratto indebitamente lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di parcheggiatore abusivo pur non avendo il ricorrente medesimo formulato richieste di denaro agli automobilisti che aiutava nelle operazioni di posteggio dei loro veicoli, con la conseguente insussistenza anche dei presupposti per l'adozione del provvedimento cosiddetto di DASPO urbano (di cui è stata addebitata al ricorrente la violazione), è inammissibile, essendo volto a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, al fine di ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica (essendo fondata sulla constatazione da parte della polizia giudiziaria dell'inequivoco svolgimento dell'attività di posteggiatore abusivo da parte dell'imputato e anche della sua presenza nell'area urbana nella quale per ragioni di sicurezza gli era stato inibito l'accesso), e non è quindi suscettibile di rivalutazione sul piano del merito nel giudizio di legittimità.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale, anche a questo proposito riproducendo il corrispondente motivo di appello, è stata lamentata la violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione del trattamento sanzionatorio, è anch'esso inammissibile, sia a causa della sua genericità, perché è privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la conferma della misura della pena è stata giustificata adeguatamente e in modo non manifestamente illogico attraverso la sottolineatura della sistematicità e della ripetizione delle condotte, svolte in modo pressoché professionale dall'imputato; sia a causa della sua manifesta infondatezza, perché propone anch'esso una riconsiderazione, sul piano delle valutazioni di merito, della condotta e della personalità dell'imputato, non consentita nel giudizio di legittimità.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il