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Ordinanza — n. 46367/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46367/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46367/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CICCO VINCENZO nato a CASSINO il 31/05/1975 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato3.1„ivlso-alle—r)artí; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Di Cicco nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, di convalida ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 del provvedimento del Questore di Isernia notificato il 20/4/2024, è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato presentato con atto depositato il 24/6/2024, mentre il provvedimento di convalida impugnato è stato notificato il 29/4/2024 (come risulta dalla relativa relazione di notificazione allegata al ricorso stesso), dunque ben oltre il termine di 15 giorni stabilito anche per tale impugnazione dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (decorrente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. A, cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46367/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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procedura di ricusazione autorizzazione d'entrata assenza di persecuzione autorizzazione susseguente divieto di accedere a un dato territorio domanda iniziale di accesso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CICCO VINCENZO nato a CASSINO il 31/05/1975 avverso l'ordinanza del 23/04/2024 del GIP TRIBUNALE di ISERNIAdato3.1„ivlso-alle—r)artí; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Di Cicco nei confronti dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Isernia, di convalida ai sensi dell'art. 6 I. n. 401 del 1989 del provvedimento del Questore di Isernia notificato il 20/4/2024, è inammissibile a causa della sua tardività, essendo stato presentato con atto depositato il 24/6/2024, mentre il provvedimento di convalida impugnato è stato notificato il 29/4/2024 (come risulta dalla relativa relazione di notificazione allegata al ricorso stesso), dunque ben oltre il termine di 15 giorni stabilito anche per tale impugnazione dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (decorrente dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. A, cod. proc. pen.).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente