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Ordinanza — n. 46364/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to genericity and lack of proof regarding copyright infringement conspiracy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46364/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, dismissing both the claim of erroneous legal application and the complaint regarding excessive sentencing. The appellant argued for a concurrence of crimes involving counterfeiting and possession, but the court found no evidence linking the defendant to the initial production of infringing copies. Furthermore, the penalty appeal was rejected as generic because it lacked specific analysis of the defendant's conduct and personal circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 171-ter L. 633/1941; The appeal is inadmissible if the grounds are generic or manifestly unfounded, and the penalty complaint fails to substantiate the excessiveness of the sanction with specific considerations on the defendant's behavior and personality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds copyright infringement conspiracy excessive penalty complaint concurrence of crimes procedural costs award Cassa delle ammende confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
pen.), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 648 cod.
Art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 648 cod. pen
pen.), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 648 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo
Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf
anche Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLIVETTI ANGELO nato a POLLENA TROCCHIA il 22/05/1998 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Rilevato che il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Angelo Olivetti (dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 171-ter I. n. 633 del 1941 e 648, cpv., cod. pen.), mediante il quale è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 648 cod. pen.,in conseguenza della affermazione della configurabilità del concorso tra il delitto di ricettazione (di cui al capo B) e quello di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti (contestato al capo A), è manifestamente infondato, in quanto il reato di ricettazione e quello di cui all'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e succ. mod. concorrono nel caso in cui l'agente, oltre ad acquistare videocassette e musicassette contraffatte, le detenga, come nel caso in esame, a fine di commercializzazione, e non vi sia prova, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, della riconducibilità al ricorrente della abusiva contraffazione (Sez. 3, n. 16153 del 09/01/2019, Caputo, Rv. 275400 - 01; v. anche Sez. 2, n. 25215 del 11/04/2019, Diouf, Rv. 276426 - 01).

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata l'eccessività della pena, è inammissibile sia a causa della sua genericità, consistendo nella sola asserzione della eccessività del trattamento sanzionatorio, disgiunto da qualsiasi considerazione in ordine alla condotta e alla personalità del ricorrente; sia perché propone una non consentita rivisitazione sul piano del merito delle valutazioni compiute concordemente dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Napoli, che hanno giustificato la misura della pena in modo corretto e con motivazione adeguata, sottolineando l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la loro dichiarazione di prevalenza sulla contestata recidiva, con il conseguente giudizio di congruità del trattamento sanzionatorio.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P