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Ordinanza — n. 46361/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of ne bis in idem argument requiring fact-finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46361/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sonia Brancaccio's appeal inadmissible because the argument of ne bis in idem was raised for the first time at this stage. The appellant claimed she had already been judged for the same facts in a 2020 trial, but the lower court had previously ruled on prescription. The court rejected the claim because determining the identity of facts and violations required factual assessments, which are beyond the scope of a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The ne bis in idem principle is deducible in cassation only if no fact-finding is needed; otherwise, it must be raised before the execution judge.

Parole chiave

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ne bis in idem preclusion in cassation fact-finding limitation late argument introduction procedural inadmissibility reiterate inosservanze della legge infrazioni uniche e continuate principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
articolo 649 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento all'articolo 649 cod. pen., essendo la ricorrente già stata giudicata per gli stessi fatti con sentenza del Tribunale di Napoli del 30/11/2020.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull'obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 - 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B.
(Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 - 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCACCIO SONIA nato a ARZANO il 07/03/1980 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALBERTO GALANTI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza rle.V27/12/2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli dell'11/02/2019, nel dichiarare la prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett.

b) e 95 d.P.R. 380/2001, riduceva la pena inflitta a Sonia Brancaccio per i residui reati (due episodi di invasione aggravata di edifici e una violazione di sigilli) alla pena di 7 mesi di reclusione ed euro 700 di multa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento all'articolo 649 cod. pen., essendo la ricorrente già stata giudicata per gli stessi fatti con sentenza del Tribunale di Napoli del 30/11/2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo di ricorso è stato infatti dedotto per la prima volta in Cassazione, con conseguente tardività. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull'obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che la violazione del ne bis in idem non era stata dedotta.

Questa Corte ritiene che la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un error in procedendo, è deducibile nel giudizio di cassazione a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione. (Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, B., Rv. 286759 - 01). Circostanza che si è verificata nel caso in esame, in cui la ricorrente chiede al Collegio (pag. 2 ricorso) di dichiarare: la medesimezza del fatto, come occorso nell'immobile sito in Via Labriola; la medesimezza della violazione dei sigilli; la medesimezza dell'accertamento.

Il ricorso è pertanto inammissibile in quanto richiede a questa Corte una valutazione di fatto non consentita nel giudizio di legittimità. 'L 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in