Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to use a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano. The appellant, Markus Pattis, personally submitted the request against a lower court judgment convicting him for crimes under the Penal Code and Road Traffic Code. The court ruled that the appeal was invalid because it was not filed by a defense attorney registered with the Court of Cassation, as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Criminal appeals in Italy must be filed exclusively by registered defense attorneys, and personal submissions by the accused result in immediate inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATTIS MARKUS nato a BOLZANO il 27/09/1969 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato a vvise-a~; udita la relazione svolta dal Presidente ERSILIA CALVANESE; RGN. 29986/24 OSSERVA Premesso che il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'imputato avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 337, 635, 495, 648 cod. pen. e 186 cod. strada.
Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile perché proposto personalmente e non, come invece necessario, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/