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Ordinanza — n. 46218/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46218/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46218/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORINI FABIO MASSIMO nato a ROCCASECCA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1.436 dosi di marijuana dalle piante già essiccate) le dimensione, il numero delle piante coltivate, la loro capacità di produrre rilevanti quantità di sostanza stupefacente, sono stati coerentemente ritenuti indici rilevanti di una attività di spaccio non minimale alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 ci.P.R. 309/90; ritenuto che anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46218/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1.436 dosi di marijuana dalle piante già essiccate) le dimensione, il numero delle piante coltivate, la loro capacità di produrre rilevanti quantità di sostanza stupefacente, sono stati coerentemente ritenuti indici rilevanti di una attività di spaccio non minimale alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 ci.P.R. 309/90; ritenuto che anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti coltivazione di canapa consumo di canapa traffico aggravato di cocaina sanzioni penali abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
art. 131-bis cod. pen
309/90; ritenuto che anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORINI FABIO MASSIMO nato a ROCCASECCA il 05/11/1970 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1.436 dosi di marijuana dalle piante già essiccate) le dimensione, il numero delle piante coltivate, la loro capacità di produrre rilevanti quantità di sostanza stupefacente, sono stati coerentemente ritenuti indici rilevanti di una attività di spaccio non minimale alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 ci.P.R. 309/90; ritenuto che anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Con iere estensore Il Pr