Cassation court dismisses appeal on drug trafficking charges, upholding conviction based on weight and possession tools.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing against the specific legal qualification of the facts. The court rejected these generic arguments, affirming that the high weight of hashish and the presence of trafficking tools justified the conviction under the relevant statutory provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to provide specific factual grounds to challenge the court's assessment of the weight of drugs and the presence of trafficking tools as decisive factors for conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLTENI DENIS nato a BOLLATE il 11/11/2002 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (pari a 2507 dosi di hashish) è stato coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 ,d.P.R. 309/90, in ragione delle modalità della detenzione della droga contenuta in un borsello insieme agli strumenti utili allo spaccio; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Co sliere estensore Il Presidente