Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46216/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug sentencing, ruling generic arguments fail to overturn qualified facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals by two drug traffickers inadmissible and ordered them to pay court costs. The court found the defendants' arguments regarding the reclassification of their actions as 'minor offenses' were too generic and failed to address the specific qualitative and quantitative evidence presented. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on the high purity of the cocaine, the quantity involved, and the defendants' alleged role in a drug distribution network.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The court rejects generic appeals challenging the reclassification of drug offenses as minor when the factual matrix, including quantity, quality, and modus operandi, objectively contradicts the statutory requirements for such lenient treatment.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking sentencing minor offense reclassification inadmissible appeal procedural genericity drug quantity and quality drug distribution network court costs award traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
97,383 di cocaina cori una elevata qualità di purezza, pari a 578 dosi), le modalità della detenzione della droga e il ritenuto inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
Art. 616 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/90
97,383 di cocaina cori una elevata qualità di purezza, pari a 578 dosi), le modalità della detenzione della droga e il ritenuto inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC MAYCOL nato a FIRENZE il 05/04/1985 HALILOVIC MACISTE nato a ROMA il 02/07/1989 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che le censure, comuni ai due ricorrenti, con le quali si impugna la mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076); ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 97,383 di cocaina cori una elevata qualità di purezza, pari a 578 dosi), le modalità della detenzione della droga e il ritenuto inserimento in una rete di spaccio sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti invocata dalla difesa; ritenuto con riferimento a Maycol Halilovic che l'accertamento del concorso di persona è stato adeguatamente motivato con riferimento al rinvenimento della sostanza nella disponibilità di entrambi i due imputati, risultati impegnati nel trasporto della stessa, oltre che nella inverosimile ricostruzione dei fatti fornita dall'altro ricorrente Maciste Halilovic che si è assunta la esclusiva responsabilità, con la conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso perché volto a reiterare le stesse doglianze concernenti la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la memoria difensiva del difensore di Halilovic Maycol del 31/10/2024 rivolta a contestare l'inammissibilità del ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di genericità e conseguente inammissibilità; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre