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Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDRI GIANMARCO nato a ROMA il 10/07/2000 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che non ha rivalutato l'accertamento della responsabilità perché non dedotta nei motivi di appello che investivano unicamente il trattamento sanzionatorio, atteso che il ricorso neppure specifica le ragioni che avrebbero giustificato una pronuncia di proscioglimento ai senso dell'art.129 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46209/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzione disciplinare risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie remissione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANDRI GIANMARCO nato a ROMA il 10/07/2000 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che non ha rivalutato l'accertamento della responsabilità perché non dedotta nei motivi di appello che investivano unicamente il trattamento sanzionatorio, atteso che il ricorso neppure specifica le ragioni che avrebbero giustificato una pronuncia di proscioglimento ai senso dell'art.129 c.p.p.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente