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Ordinanza — n. 46208/2024 — snpen Generato dall'IA

Recusal appeal dismissed for genericity; new arguments deemed repetitive of prior generic challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46208/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding recidivism. The defense's new submissions were found to be repetitive of previously raised generic criticisms against the lower court's assessment of criminal history. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Arguments deemed generic and repetitive of those already raised in the initial appeal are inadmissible, requiring specific factual grounds to challenge the court's evaluation of criminal history.

Parole chiave

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genericity of arguments recidivism assessment repetitive submissions inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEGUIRIM AHMED nato a LATINA il 04/08/1993 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che la Corte di appello di Roma ha congruamente motivato con riguardo al profilo attinente alla maggiore pericolosità desunta dai numerosi precedenti penali, sicchè appaiono inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca e numero di precedenti penali a suo carico; ritenuto che la memoria con i motivi nuovi prodotta dalla difesa contiene le medesime censure, reiterative di quelle dedotte nei motivi di ricorso, parimenti inammissibili per genericità; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna delizi ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliéte estensore Il Presidente