Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46206/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal challenging sentencing reduction rules for plea bargains versus summary trials.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46206/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence that applied a specific reduction for summary trials but not for plea bargains, arguing this violated constitutional rights. The court rejected this claim because plea bargains are not appealable and the relevant sentencing rules fall under the jurisdiction of the execution judge, not the trial judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, T.U. Stup.: A challenge to the constitutionality of sentencing reduction rules for summary trials versus plea bargains is inadmissible when the plea bargain is not appealable and the matter concerns the execution phase rather than the trial phase.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain procedure summary trial reduction constitutional challenge execution phase jurisdiction non-appealable sentence court costs award ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, T.U. Stup.
per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., è inammissibile perché volto a censurare l'illegittimità costituzionale dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARMADI ZAKARIA nato il 01/07/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Bologna dell'11/06/2024 che ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., è inammissibile perché volto a censurare l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 24 del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150 che prevede la ulteriore riduzione di 1/6 della pena per il solo rito abbreviato in sede di esecuzione nel caso di mancata impugnazione e non anche per il patteggiannento.

Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, senza dedurre alcuna violazione di legge ma solo per denunciare l'illegittimità costituzionale di una normativa che è priva di rilevanza nella fase di cognizione, essendo in ogni caso di competenza del giudice di esecuzione, oltre ad essere manifestamente infondata per la diversità dei riti processuali messi a confronto, considerato il diverso regime di impugnazione, atteso che le sentenze di patteggiamento non sono mai appellabili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Cons re estensore Il Presi