Cassation court dismisses appeal as facts belong to appellate court and justification cause is manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court properly exercised its exclusive jurisdiction over fact-finding and evidence evaluation. The appellant argued for a justification cause under Article 393-bis of the Penal Code, but the court found this claim manifestly unfounded because the public official's conduct was merely illegal rather than persecutory. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate facts or evidence, and a justification cause requires arbitrary excess of functional powers, not mere illegality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISCARI BIAGIO nato a PATTI il 03/08/1994 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Catania, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici; ritenuto che i motivi dedotti in merito alla questione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., sono manifestamente infondati, atteso che questa non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (cfr.
Sez. 6, n. 16101 del 18/03/2016, Bonomi, Rv. 266535; Sez. 5, n. 35686 del 30/05/2014, Olivieri, Rv. 260309); ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con riguardo all'applicazione della recidiva, in considerazione dei plurimi precedenti penali anche recenti rispetto al tempo di commissione del reato; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così eciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consig stensore Il Pres(idente Riccar