Criminal appeal dismissed for inadmissible specific and repetitive grounds regarding drug trafficking conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Collu Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of drug trafficking conduct and the assessment of the offense's minor nature under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these arguments as they introduced specific, repetitive grievances already addressed and properly reasoned by the Court of Appeal of Cagliari, violating the requirements for admissibility in a jurisdictional review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces specific grievances that are repetitive of those already decided by the Court of Appeal, provided the lower court's reasoning was adequate and free from logical defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLU NICOLA nato a IGLESIAS il 07/04/1998 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente; ritenuto che il secondo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio oltre che sul dato ponderale ed i profitti significativi derivanti da tali condotte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente