Italian Court dismisses appeal as generic; appellate court's sentencing reasoning is not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the arguments raised against the lower court's sentencing decision. The appellant challenged the application of a substitute penalty and the calculation of increased punishment, but the appellate court had already provided a sufficient and logical assessment of the offender's reformatory prospects and the specific facts of the case. Since the decision on sentencing is reserved to the trial judge's discretion, the appellate court correctly refused to re-evaluate these factual determinations, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and logical, as the evaluation of reformatory prospects and the application of substitute penalties remain within the exclusive discretion of the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ROCCO nato a CEGLIE MESSAPICA il 29/11/1983 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso la pena sostitutiva della detenzione domiciliare per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio sono generiche in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità dei fatti; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, né emergendo rispetto agli aumenti per la continuazione ragioni che giustifichino una diversa determinazione degli aumenti di pena, non rilevando il confronto con altri coimputati; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consig44ere estensore Il Pres