Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges against a minor offense classification under Italian drug law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Abate inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing against the court's assessment of the 213 doses of hashish. The court rejected these generic censure, affirming that the quantitative weight and transport methods were sufficient to preclude the minor offense classification without further favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when censure against the exclusion of the minor offense hypothesis is generic, as the court correctly applied the principle that if a statutory index is negatively absorbing, other considerations lose relevance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABATE GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 31/05/2003 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (pari a 213 dosi di hashish) è stato coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti, considerate anche le modalità del trasporto della droga ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Co " liere estensore Il Pre,sklente