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Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDO ANTIMO nato a BRINDISI il 05/12/1978 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e circa il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena adeguamento della pena motivo legale d'esclusione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
art. 616 c.p
sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDO ANTIMO nato a BRINDISI il 05/12/1978 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e circa il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec