Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDO ANTIMO nato a BRINDISI il 05/12/1978 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e circa il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 46186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBARDO ANTIMO nato a BRINDISI il 05/12/1978 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che entrambi i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di evasione ascritto all'imputato e circa il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inannmissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la ~danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così dec