Italian court dismisses appeal against conviction for aggravated assault on police officers, upholding lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellate court had correctly linked the injuries to active violence used to obstruct ongoing police operations, rejecting claims of passive resistance or passenger estrangement. Consequently, the court affirmed the conviction for aggravated assault under Article 576, Paragraph 5-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 576, comma 5-bis cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court adequately motivates the conviction by establishing a causal link between injuries and active violence against public officials, thereby refuting defenses of passive resistance or lack of shared intent.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULIERO GIOVANNI nato a GRUMO APPULA il 14/05/1990 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando la correlazione delle lesioni con la violenza posta in essere per ostacolare le operazioni di polizia giudiziaria ancora in corso, con condotte quindi incompatibili sia con la prospettazione di una resistenza meramente passiva o con la dedotta estraneità del passeggero alla fuga ed alla condivisione delle sue modalità, e sia con la invocata insussistente procedibilità a querela del reato di lesioni personali in quanto aggravate dall'art.576, comma 5-bis cod.pen.; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Cons liere estensore Il Presidente