Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late prosecutor conclusions not prejudicing private defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. Although the appellant argued that the late submission of the prosecutor's conclusions under emergency COVID-19 rules constituted a general nullity, the court found the argument unfounded because the defense had still been able to submit its written conclusions after receiving the prosecutor's late filing. Consequently, the court ruled that the delay did not prejudice the private party's ability to conclude, leading to the dismissal of the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; The late communication of the prosecutor's conclusions under emergency measures does not constitute a ground for nullity if the private party retains the opportunity to formulate its own written conclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOTTOLA ALEX ANTONIO nato a FOGGIA il 29/01/1976 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto è manifestamente infondato atteso che la tardiva comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero secondo la disciplina emergenziale da Covid-19 può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che l'inosservanza del termine abbia impedito alla parte privata di concludere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie in cui la difesa aveva la possibilità di formulare le proprie conclusioni scritte dopo la comunicazione di quelle depositate, sia pure tardivamente, dal Pubblico Ministero (vedi Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412, in un caso di trasmissione non tempestiva della requisitoria del procuratore generale alle altre parti, effettuata in tempo utile per consentire la presentazione delle conclusioni scritte); ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere ensore Il Presidente