Criminal appeal dismissed for genericity; court upheld lower court's finding of escape under Art. 385 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding of escape under Article 385 of the Penal Code, arguing against the established legal interpretation that any unauthorized departure constitutes the crime regardless of duration or distance. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly applied the consolidated jurisprudence requiring only an unauthorized removal from the detention facility to satisfy the elements of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it lacks specific motivation and merely reiterates the lower court's reasoning, as the crime of escape is consummated by any unauthorized departure from the detention place without regard to the duration or distance of the movement.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVITO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1986 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti dorniciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Cons re estensore Il Presidente