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Ordinanza — n. 46177/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on 131-bis and generic mitigation claims as inadmissible due to factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46177/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had already rejected the claim of objective triviality under Article 131-bis of the Penal Code, citing implausible explanations and the appellant's prior record. Consequently, the appellate court's evaluation of facts and the denial of generic mitigating circumstances were deemed logically sound and beyond review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the application of Article 131-bis when the lower court has provided adequate and logical motivation for its conclusions on the triviality of the act and the absence of mitigating circumstances.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code objective triviality of facts generic mitigating circumstances inadmissibility of appeal logical motivation of facts verosimiglianza dei motivi d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCONA ANGELANTONIO nato a BARI il 28/03/1967 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto tenuto conto delle inverosimili spiegazioni fornite per celare le ragioni reali dell'allontanamento, e considerati i suoi precedenti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso anche con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna M ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigli estensore Il Presiden