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Ordinanza — n. 46172/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, ruling lower court adequately addressed resistance to public official elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46172/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for resistance to a public official, but the court found the appellate judgment in Bari sufficiently motivated based on trial evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to demonstrate how the lower court's reasoning is flawed, as the appellate judgment must be presumed adequately motivated if it coherently addresses the elements of the crime.

Parole chiave

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resistance to public official inadmissible appeal absolute genericity procedural costs Cassazione ordinanza rinuncia al dibattimento orale concussione spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMPUGNANI VITO nato a BARI il 24/10/1985 avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all'imputato sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in • favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigli es sore Il Presidente