Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46168/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46168/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO NICOLA nato a NAPOLI il 14/07/1971 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rielvato che la difesa di Nicola CAPASSO ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella di condanna in primo grado, giudicando a seguito del rinvio per annullamento della precedente sentenza d'appello da parte della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione (sent. n. 32432 del 2023), limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo M) dell'imputazione (concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., in Castellammare di Stabia nel 2016), dichiarata nel resto la inammissibilità del ricorso dell'imputato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 46168/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 32432 del 2023), limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo M) dell'imputazione (concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., in Castellammare di Stabia nel 2016), dichiarata nel resto la inammissibilità del ricorso dell'imputato;

Parole chiave

Generato dall'IA
ritardo ingiustificato preclusione per tardività tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 616 c.p
pen., nel 17 giugno 2024, laddove il ricorso è stato depositato telematicamente il 27 giugno 2024); che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO NICOLA nato a NAPOLI il 14/07/1971 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rielvato che la difesa di Nicola CAPASSO ha proposto ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella di condanna in primo grado, giudicando a seguito del rinvio per annullamento della precedente sentenza d'appello da parte della Terza Sezione penale di questa Corte di cassazione (sent. n. 32432 del 2023), limitatamente alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo M) dell'imputazione (concorso in cessione continuata di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., in Castellammare di Stabia nel 2016), dichiarata nel resto la inammissibilità del ricorso dell'imputato;

Ritenuto che il ricorso è .inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto senza l'osservanza del termine stabilito dalla legge; che, nella specie, il dies a quo per proprre impugnazione era il 3 maggio 2024 (sentenza pronunciata il 26/1/2024, con termine di giorni novanta indicato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. e deposito in data 26/4/2024, quindi entro lo stesso, con dies ad quem da individuarsi, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nel 17 giugno 2024, laddove il ricorso è stato depositato telematicamente il 27 giugno 2024); che, a norma dell'articolo 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (C. cost. 186/2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024. La Consigliera est. Il Psinte 17 Gabriella Cappello Ugo 90