Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal and factual grounds in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giuseppe Vittimberga Ferraro inadmissible. The appellant challenged a second-instance confirmation of a conviction for attempted aggravated burglary, arguing generic grounds without supporting legal or factual reasons. The court rejected the appeal because the sole ground raised lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and lack specific legal or factual arguments to support the requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITTIMBERGA FERRARO GIUSEPPE nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 15/01/1974 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di Giuseppe VITTIMBERGA FERRARO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Crotone di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato (in Isola di C.R. il 21/2/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico con il quale ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente up ' Gabri