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Ordinanza — n. 46165/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded request regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Russo's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. Russo argued for generic mitigating circumstances, but the court noted that the lower court legitimately denied them due to a lack of positive elements, particularly after legislative reforms requiring more than mere unrecorded status. The court upheld the lower court's factual assessment regarding the objective gravity of the offense and the absence of justifying factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 62bis c.p.; The appeal is inadmissible if the request for generic mitigating circumstances is manifestly unfounded, as the trial court's factual judgment on the absence of positive elements is non-appealable in terms of legality.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded criminal liability second instance court factual judgment legal certainty deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Art. 62bis cod. pen.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
Art. 133 cod. pen.
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 62bis cod.pen
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l.
art. 133 cod. pen
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a ACERRA il 14/04/1972 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; . 4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Russo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di ricorso, attinente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto degli elementi negativi desumibili dalla oggettiva gravità del fatto (essendo l'imputato stato colto alla guida di una vettura priva di copertura assicurativa) e dell'assenza, comunque, di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle relative attenuanti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

9. Q_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensor