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Ordinanza — n. 46164/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal cassation appeal by defendant as inadmissible under procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the defendant's personal cassation appeal inadmissible, ruling that the right to personally file such appeals was abolished by recent legislative amendments. The appellant, convicted of theft with aggravating circumstances, argued for personal representation, but the Court noted that the Supreme Court had previously found this constitutional complaint unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The legislative removal of the personal right to file cassation appeals does not violate constitutional rights, as the requirement for technical representation ensures adequate defense quality without limiting substantive defensive powers.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal representation right procedural reform Italy defensive rights limitation legislative discretion eccezione di incostituzionalità legittimazione a ricorrere diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen.
5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.
Art. 613 cod. proc. pen.
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 1 comma 63 I. 23 giugno 2017
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 24 Cost.
Art. 111 comma 7 Cost.
Art. 6 CEDU
5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co.
art. 613 cod. proc. pen
23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC STELE nato a NAPOLI il 09/11/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che Stele JOVANOVIC ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli Nord, con la quale il predetto era stato condannato per concorso nel furto di Kg. 5 di cavi elettrici, con le aggravanti della violenza sulle cose e della esposizione delle stesse alla pubblica fede, riconosciute le generiche prevalenti (Casoria, il 15 febbraio 2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017,. essendo stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 613, comma 1, come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 che ha eliminato la facoltà di proporre ricorso personalmente; che lo stesso Supremo organo della nomofilachia ha già ritenuto la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come sopra modificato, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente