Criminal appeal dismissed as inadmissible for non-appealable grounds regarding joint attempt conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni D'Ancona's appeal against the Taranto court's sentencing decision inadmissible. The lower court had accepted a plea agreement regarding a joint attempt to steal 550 liters of diesel, aggravated by recidivism, but the appeal argued the reasoning on joint conduct was flawed. The Court ruled that the appeal raised issues regarding the motivation of the conduct that are not deducible under the Criminal Procedure Code, rendering the appeal inadmissible without formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they concern grounds not deducible under the Criminal Procedure Code, such as defects in the motivation regarding the nature of the joint conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANCONA GIOVANNI nato a TARANTO il 01/07/1983 avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Giovanni D'ANCONA ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, ritenuta corretta la riqualificazione giuridica del fatto prospettata dalle parti, quale ipotesi di concorso in un furto tentato di 550 litri di gasolio (in Taranto, il 13 marzo 2024), aggravato ai sensi dell'art. 61 comma 1 n. 11 cod. pen., con la recidiva, e le generiche equivalenti alle aggravanti, ha recepito l'accordo delle parti; ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen„, aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge . 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (vizio della motivazione sulla condotta di concorso) non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 -bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente