Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive legal and factual arguments under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hayat El Mghili inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground for review was a procedural citation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which failed to include the required legal reasoning and factual data supporting the claim. The court ruled that without these essential elements, the appeal does not meet the substantive requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; The appeal must contain specific legal arguments and factual data; a mere procedural citation without substantive support renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MGHILI HAYAT nato il 16/09/1990 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di Hayat EL MGHILI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Torino, investita del gravame limitatamente ai reati di furto di cui ai capi 11) e 18) e di furto in privata dimora di cui al capo 13) della rubrica, come precisato alla pag. 7 della sentenza impugnata e non contestato in ricorso, ha confermato quella del Tribunale di Vercelli di condanna (in Casale Monferrato rispettivamente il 24/1/2023, il 7/4/2023 e il 7/3/2023); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale si è limitato a invocare una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., senza indicare le ragioni in diritto e i dati in fatto a sostegno della richiesta medesima (sui requisiti dell'atto di impUgnazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, RV. 268822, sui - motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliere est. Il Presidente G