Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address statutory grounds for aggravated recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to address the specific statutory grounds for aggravated recidivism. The appellant merely argued that prior convictions lacked deterrent effect without engaging with the legal criteria for recidivism or contesting the denial of generic recidivism. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 60, comma 1, n. 1, cod. pen.; When an appeal fails to substantively address the statutory elements of recidivism or the specific grounds for aggravated recidivism, the appeal is inadmissible as it constitutes a mere comparison more favorable than the law permits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO LUIGI nato a NAPOLI il 04/02/1977 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA . Rilevato che il difensore di Luigi D'AMBROSIO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Reggio Emilia di condanna del predetto per il furto della somma di euro 2.240,00 dalla cassa del bar CONAD "le Querce", con le generiche equivalenti alla recidiva qualificata (in Reggio Emilia, il 14/12/2016); rilevato che il ricorrente ha con un motivo contestato la ritenuta recidiva, senza neppure confrontarsi con i motivi per i quali i giudici territoriali l'hanno ritenuta, dando rilievo a elementi certamente utilizzabili ai fini del giudizio di maggiore pericolosità espresso dall'imputata con l'azione criminosa (quali il numera delle condanne riportate, la natura specifica di alcuni precedenti e l'epoca degli stessi), ricavando dai dati fattuali esaminati la conclusione che le precedenti esperienze non avevano sortito alcun effetto deterrente; con il secondo, addirittura lamentato il diniego delle generiche, invece riconosciute, il che conferma il mancato raffronto con le ragioni della decisione censurata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), in ogni caso essendo vietato un giudizio di comparazione più favorevole, stante il disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen.; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Pr