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Ordinanza — n. 46153/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46153/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46153/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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.seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUANDALINI FULVIO nato a CARPI il 25/02/1983 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; s. OSSERVA Rilevato che la difesa di Fulvio GUANDALINI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Modena di condanna del predetto per il furto in abitazione di una bicicletta (in Carpi, il 24/5/2018); rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato violazione di legge e vizio motivazionale rispetto al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e altro già giudicato, proponendo censure che non tengono in debito conto le giustificazioni addotte dai giudici territoriali, coerenti con i principi più volte affermati in materia, in base ai quali la parte che intenda beneficiare della disciplina della continuazione in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione quoad poenam ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (sez. 3, n. 24052 del 30/5/2024, Pisano, Rv, 286534-01; sez. 2, n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768-01), l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto, postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, non identificandosi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01; sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266615-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 46153/2024 — snpen · Corte di Cassazione: OSSERVA Rilevato che la difesa di Fulvio GUANDALINI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Modena di condanna del predetto per il furto in abitazione di una bicicletta (in Carpi, il 24/5/2018); rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato violazione di legge e vizio motivazionale rispetto al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e altro già giudicato, proponendo censure che non tengono in debito conto le giustificazioni addotte dai giudici territoriali, coerenti con i principi più volte affermati in materia, in base ai quali la parte che intenda beneficiare della disciplina della continuazione in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione quoad poenam ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (sez. 3, n. 24052 del 30/5/2024, Pisano, Rv, 286534-01; sez. 2, n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768-01), l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto, postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, non identificandosi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01; sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266615-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

Parole chiave

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reiterazione di reati penali permesso di promuovere un procedimento penale prova del dolo reato mancato criminalità persistente partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
articolo 616 c.p
266615-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.
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Testo completo

.seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUANDALINI FULVIO nato a CARPI il 25/02/1983 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; s. OSSERVA Rilevato che la difesa di Fulvio GUANDALINI ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Modena di condanna del predetto per il furto in abitazione di una bicicletta (in Carpi, il 24/5/2018); rilevato che il ricorrente ha dedotto un motivo unico, con il quale ha prospettato violazione di legge e vizio motivazionale rispetto al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e altro già giudicato, proponendo censure che non tengono in debito conto le giustificazioni addotte dai giudici territoriali, coerenti con i principi più volte affermati in materia, in base ai quali la parte che intenda beneficiare della disciplina della continuazione in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l'unificazione quoad poenam ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (sez. 3, n. 24052 del 30/5/2024, Pisano, Rv, 286534-01; sez. 2, n. 2224 del 5/12/2017, dep. 2018, Pellicoro, Rv. 271768-01), l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto, postulando un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, non identificandosi con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420-01; sez. 1, n. 15955 del 8/1/2016, Eloumari, Rv. 266615-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello Ugo