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Ordinanza — n. 46152/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and non-appealable recidiva issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46152/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Carlo Giuseppe Pisacane Farina inadmissible. The appellant challenged a second-instance confirmation of a theft conviction, arguing against the recognition of recidiva, which was not contested in the initial indictment. The court rejected this argument because recidiva was not part of the specific grievance and thus could not be reviewed in a non-motivated manner.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it censures a point not included in the specific grievance, as reviewing such points would inevitably create a defect of motivation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specificity recidiva non appealable defect motivation specific grievance motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
270316-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
articolo 616 c.p
270316-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
606, comma 3, c.p.p., poiché non ha formato oggetto del gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua
280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv.
sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISACANE FARINA CARLO GIUSEPPE nato a BOLOGNA il 16/11/1963 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di Carlo Giuseppe PISACANE FARINA ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un tentativo di furto ai danni di un supermercato (in Bologna, il 17/11/2020), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. e le generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, oltre che per carenza di interesse, con esso essendo stato censurato il riconoscimento della recidiva, circostanza aggravante non contestata in imputazione, né ritenuta dal giudice di merito, trattandosi, ad ogni buon conto, di censura non deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché non ha formato oggetto del gravame (sul punto, sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato su un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappello UgoljetfietiL__ -rhe